Statuto Associazione di Promozione Sociale “Amici del Nido d’Infanzia Scoiattolo”

ART. 1 – E’ costituita, ai sensi della L. 7.12.2000, N. 383 e ss. mod. della Legge Regionale Emilia Romagna n. 32/2002 e succ. mod., l’associazione di Promozione Sociale “Amici del Nido d’Infanzia Scoiattolo”, con sede in Imola (BO) in Viale Aurelio Saffi, 22 che ha durata illimitata, è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e può istituire sedi secondarie in Italia, la variazione della sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto.

ART. 2 – L’associazione nasce per svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro, con conseguente divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette o indirette, e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati e si propone di promuovere la partecipazione e la condivisione del progetto educativo del Nido d’Infanzia Scoiattolo di Imola da parte delle famiglie dei minori frequentanti e di chiunque possa essere interessato, creando un senso di appartenenza e coinvolgimento che rende bambini e genitori utenti ma anche attori principali di ogni iniziativa. Il coinvolgimento delle famiglie e della popolazione in generale nella vita del nido d’infanzia Scoiattolo nasce dall’idea che la qualità degli apprendimenti dei bambini e il loro benessere, deriva dalla capacità di tutti coloro che compongono la comunità educativa di coordinare le proprie azioni ed il proprio intervento in una direzione coerente e coesa e che ciò diviene possibile quando il dialogo e lo scambio diventano strumenti e spazi di incontro e di negoziazione.

La necessità di una relazione forte fra servizi e famiglie che trascende il singolare per una dimensione collettiva è uno dei principi cardine nel servizio educativo del nido d’infanzia Scoiattolo di Imola e come tale viene oggi riconosciuto dalla Associazione. Attraverso l’associazione si vuole promuovere e sottolineare che partecipazione significa ribadire l’importanza e la necessità della cultura dei servizi per l’infanzia in quanto “bene comune” e patrimonio della collettività; da questi elementi si può partire per un ripensamento e una riprogettazione di iniziative sociali, che tengano conto del momento storico e sociale, mettendo al centro il bambino e i suoi diritti che gli sono propri in virtù del suo essere cittadino.

ART. 3 – Per la realizzazione degli scopi dell’Associazione e nell’intento di curare interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di:

  • Promuovere all’interno del nido d’infanzia Scoiattolo e nelle famiglie degli alunni una maggiore attenzione alle problematiche legate alla educazione, sicurezza, diritto alla salute; nonché promuovere collaborazioni con altri soggetti per intraprendere momenti di comunicazione, di formazione e di aggregazione;
  • Collaborare per il potenziamento dei sussidi e attrezzature insieme al personale educativo dell’istituto;
  • Favorire la collaborazione e la conoscenza fra i genitori e lo scambio di informazioni anche con tra questi e le altre componenti del servizio;
  • Curare rapporti con i Consigli di partecipazione e i Comitati di altri servizi e scuole;
  • Collaborare, promuovere, organizzare, gestire e partecipare ad iniziative ricreative-educative quali conferenze, incontri, dibattiti, laboratori didattici, proiezioni cinematografiche, corsi linguistici, concerti, rappresentazioni teatrali e sportive in linea con gli scopi dell’Associazione;
  • Ideare, sviluppare e collaborare a specifiche attività formative e non, in concerto con il personale educativo; ricorrendo se necessario alle forme di finanziamento compatibili con la disciplina legislativa in materia di associazioni di promozione sociale;
  • Formulare proposte alle istituzioni comunali e scolastiche, al Collettivo degli educatori in tema di interventi di manutenzione ed adeguamento degli edifici e aree di pertinenza, di educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale, educazione interculturale; di progetti Pedagogici; di interventi a sostegno della attrezzature e del servizio; di gestione di particolari momenti del servizio; manifestazioni ricreative e sportive, mostre, concorsi, interventi presso l’ente Locale per sollecitare la soluzione a problemi connessi con i servizi e le strutture dei locali e/o per proporre soluzioni e suggerimenti per l’acquisto di attrezzature tecnico/scientifiche, sussidi didattici e audiovisivi; di iniziative in ordine all’azione educativa/didattica sia per gli utenti che per il personale afferente alla struttura; e di ogni altra questione che, nel rispetto del progetto educativo, è giudicata meritevole di essere discussa.
  • Stipulare convenzioni con enti privati o pubblici, contratti e protocolli d’intesa secondo i propri scopi;
  • Sviluppare collaborazioni con altre Associazioni, enti sia pubblici che privati, gruppi informali che operino nel medesimo settore e che abbiano finalità analoghe o comunque compatibili con quelle dell’Associazione al fine di meglio perseguire i propri scopi;
  • Adoperarsi in qualunque modo per il raggiungimento degli scopi sociali, attraverso anche iniziative di natura commerciale in via del tutto marginale e comunque in maniera ausiliaria e sussidiaria agli scopi sociali e conforme alla disciplina in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

ART. 4 – Il numero dei soci dell’associazione è illimitato e possono essere soci le persone sia fisiche che giuridiche e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Non vi è limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi allo statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. All’atto della richiesta e col versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e verrà effettuata l’iscrizione nel libro soci e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

ART. 6 – La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione; a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto ai legali rappresentanti o mandatari.

ART. 7 – I soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi e al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili sia inter vivos che mortis causa e non sono rivalutabili.

ART. 8 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o ente. Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto dalla annotazione sul libro soci. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che svolta o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione. Il provvedimento del Consiglio direttivo dovrà essere ratificato dalla 1a assemblea ordinaria successiva. Durante tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disanima degli addebiti. L’esclusione è operante dalla annotazione nel libro soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro un anno dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 9 – Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci interessati con lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata.

ART. 10 – L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. Il fondo comune, costituito . A titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione deve reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali.

ART. 11 – L’esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea. E deve da questa essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Si può prevedere un termine maggiore per far coincidere l’assemblea con la festa di fine anno scolastico per permettere a più associati possibili di intervenire.

ART. 12 – Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente d) l’organo di revisione e controllo se nominato.

Tutte le cariche sono svolte in forma volontaria e gratuita, salvo mero rimborso spese, debitamente giustificato da documentazione opportuna. L’associazione potrà assumere personale per la sua gestione.

ART. 13 – L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione, è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il consiglio Direttivo.

ART. 14 – L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti della gestione dell’Associazione riservati alla usa competenza dallo statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria: a) elezione del Consiglio direttivo b)elezione eventuale dell’organo di revisione e controllo; c) approvazione del rendiconto economico-finanziario; d) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere; e) approvazione di eventuali Regolamenti; f) deliberazione in merito all’esclusione dei soci.

ART. 15 – L’assemblea, di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

ART. 16 – La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico.-finanziario. L’assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall’organo di revisione e controllo (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti.

ART. 17 – L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice presidente o dalla persona designata dall’assemblea. Il Presidente dell’Assemblea nomina il segretario.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere redatte nel verbale d’assemblea dal segretario nominato, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 18 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra 5 e 9 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta per e-mail, lettera o fax da spedirsi non meno di 8 giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione e gli spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico finanziario; c) predisporre gli eventuali regolamenti interni; d) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; e) delibera circa il recesso e l’esclusione degli associati; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; h) coordinare e vigilare sul funzionamento di tutte le attività.

ART. 19 – In caso di mancanza di uno o più componenti del Consiglio, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituire il o i componenti nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, il tutto previa ratifica da parte dell’assemblea dei soci alla prima riunione utile. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, in Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, i rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 20 – Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione, è eletto dal Consiglio direttivo e ha il compito di presiedere lo stesso e l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno e delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l’attività dell’associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

ART. 21 – L’organo di revisione dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario; può essere composto anche da non soci; qualora venga nominato, esso può essere formato da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, o può essere nominato un revisore unico iscritto all’albo dei Revisori contabili nazionale. L’organo rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo; l’organo di revisione verifica, almeno semestralmente, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione, verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea un relazione scritta su di essi; l’organo può essere revocato dall’Assemblea solo per giusta causa; l’organo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 22 – Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, soci), deve essere assicurata la pubblicità e trasparenza degli attività relativi dell’associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o rendiconti annuali, che conservati presso la sede, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia di essi dovrà farsi carico delle spese.

ART. 23 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno i ¾ degli associati con diritto di voto. In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererò, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 2/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad alte Associazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 – Le controversie sui rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e organi dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità, con arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina sarà devoluta al Presidente del Tribunale di Bologna.

ART. 25 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.

Imola, 23.08.2014